Titolo II›Capo I
Art. 18
Promessa solenne e giuramento
In vigore dal 8 mag 1969
Il dipendente, all'atto dell'assunzione in prova e al momento di conseguire la nomina in ruolo, presta rispettivamente promessa solenne e giuramento nelle forme di rito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-18