Capo II
Art. 13
Utilizzazione della graduatoria
In vigore dal 8 mag 1969
La graduatoria degli idonei può essere utilizzata entro un anno dalla nomina dei vincitori per ricoprire nel ruolo, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti messi a concorso resisi vacanti per rinuncia o altri motivi.
Non possono essere attribuiti posti istituiti successivamente alla data del bando di concorso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-13