Capo II

Art. 12

Conferimento dei posti

In vigore dal 8 mag 1969
Riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, il consiglio di amministrazione li approva e procede alla nomina secondo la graduatoria formulata dalla commissione. Le deliberazioni di nomina devono essere adottate entro trenta giorni dalla data di ricezione dei verbali del concorso. I vincitori del concorso e gli altri concorrenti dichiarati idonei sono invitati dall'amministrazione a presentare nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso, a pena di decadenza: a) l'originale diploma del titolo di studio, o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma; b) il certificato medico rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario attestante l'idoneità fisica al servizio incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso; c) certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-12

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