Capo II
Art. 11
Compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici
In vigore dal 8 mag 1969
A tutti i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi sono corrisposti i compensi nella misura stabilita per le commissioni di concorso a posti nella amministrazione dello Stato, nonché le indennità dovute.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-11