Capo II
Art. 9
Esclusione dall'esame orale
In vigore dal 8 mag 1969
Nei concorsi per i quali siano previste prove di esame scritte e orali, l'ammissione del concorrente a queste ultime è subordinata all'esito favorevole delle prove scritte che si consegue con il raggiungimento della media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La commissione esaminatrice, dopo l'espletamento delle prove scritte, provvede alla correzione degli elaborati ed alla attribuzione dei relativi punteggi, dandone comunicazione agli interessati almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove orali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-9