Capo II

Art. 14

Opzione

In vigore dal 8 mag 1969
I candidati che abbiano ottenuto la nomina a più di un posto nello stesso ente devono optare per uno dei posti stessi. L'opzione deve risultare da dichiarazione scritta che deve pervenire all'amministrazione dell'ente ospedaliero nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'ultima notificazione di nomina. In difetto di tale dichiarazione si deve intendere accettato il posto per il quale pervenne, in ordine di tempo, prima che per gli altri, la comunicazione di nomina e si intendono revocate e come non avvenute le nomine successive.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-14

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Opzione (Art. 14 Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.) — Testo vigente | Portale Normativo