Capo II

Art. 17

Periodo di prova

In vigore dal 8 mag 1969
Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che, in servizio presso la stessa amministrazione che ha bandito il concorso, provenga da una carriera o qualifica e disciplina corrispondente a quella alla quale è stato nominato. Può essere altresì esonerato dal periodo di prova il personale di ruolo, proveniente da altri ospedali, che abbia superato il periodo di prova nella medesima carriera, qualifica e disciplina. Compiuto favorevolmente il periodo di prova, il dipendente consegue la conferma nel posto di ruolo con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il parere del direttore amministrativo o del sovraintendente o direttore sanitario, secondo le rispettive competenze. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il consiglio di amministrazione dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con deliberazione motivata. In tal caso spetta al dipendente una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova. Qualora entro un mese dalla scadenza del periodo di prova, non sia intervenuto un provvedimento di proroga, ovvero un giudizio sfavorevole, la prova s'intende compiuta favorevolmente Per il dipendente nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-17

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Periodo di prova (Art. 17 Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.) — Testo vigente | Portale Normativo