Titolo II›Capo I
Art. 19
Obbligo della residenza e della reperibilità generica
In vigore dal 8 mag 1969
Il dipendente deve risiedere nel comune dove ha la sede di servizio.
Il consiglio di amministrazione, per eccezionali ragioni, può autorizzare il dipendente a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.
Il personale di assistenza sanitaria e religiosa deve rendersi reperibile per i casi di particolari esigenze di servizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-19