Capo II
Art. 10
Deliberazioni e verbali della commissione
In vigore dal 8 mag 1969
La commissione, con la costante presenza di tutti i suoi membri e del segretario, procede all'esame dei titoli, alla revisione delle prove scritte e allo svolgimento delle prove orali deliberando a maggioranza di voti palesi.
Di ogni seduta della commissione è redatto processo verbale a cura del segretario.
Dai verbali, firmati da tutti i commissari e dal segretario, devono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte, i criteri prefissati per l'attribuzione dei punteggi massimi e dei coefficienti numerici ai titoli di merito, i punti attribuiti in concreto ai singoli titoli, i temi delle prove scritte, i voti dati alle prove di esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli idonei.
Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
I verbali del concorso vengono al termine dei lavori rimessi all'amministrazione dell'ente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-10