Capo II

Art. 7

Svolgimento delle prove scritte

In vigore dal 8 mag 1969
Nel giorno stesso ed immediatamente prima di ogni prova scritta, la commissione predispone una terna di terni pertinenti alla materia oggetto di trattazione che vengono registrati con numerazione progressiva. Ammessi i candidati nella sala degli esami, previo loro riconoscimento, si procede ad imbussolare i numeri corrispondenti ai temi, alla presenza dei candidati stessi, uno dei quali, designato dagli altri, estrae un numero corrispondente al tema che deve formare oggetto della prova di esame. La durata e la disciplina delle singole prove sono stabilite dalla commissione. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con gli altri, salvo con membri della commissione esaminatrice. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta recante il timbro dell'ente e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare con sè carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione, i dizionari e quelle al tre pubblicazioni che siano state espressamente consentite dalla commissione esaminatrice. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso. La commissione cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento delle prove scritte, almeno uno dei membri della commissione ed il segretario devono trovarsi nella sala degli esami. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-7

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