Capo II
Art. 6
Ammissione al concorso e nomina della commissione esaminatrice
In vigore dal 8 mag 1969
All'ammissione dei candidati provvede il consiglio di amministrazione. L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti o con provvedimento motivato.
Entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando di concorso il consiglio di amministrazione nomina la commissione esaminatrice.
Nei concorsi per titoli ed esami la valutazione dei titoli deve aver luogo prima dell'inizio della correzione degli elaborati scritti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-6