Capo II
Art. 2
Requisiti generali
In vigore dal 8 mag 1969
Possono accedere agli impieghi presso gli enti ospedalieri coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, fatte salve le maggiorazioni di legge;
c) buona condotta morale e civile;
d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione prima di procedere alla nomina ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-2