Sez. II
Art. 24
Servizio di prelevamento e conservazione di parti di cadavere
In vigore dal 8 mag 1969
Gli ospedali regionali devono istituire un servizio di prelevamento e conservazione di parti di cadavere.
Tale servizio deve essere dotato di adeguati locali attrezzati per il prelievo e la conservazione, in ambiente sterile, di organi o parti di cadavere che, in base alle leggi vigenti, possono essere utilizzati per trapianti umani.
La direzione organizzativa di detto servizio è affidata alla sovraintendenza o alla direzione sanitaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-24