Sez. II

Art. 27

Servizio di dietetica

In vigore dal 8 mag 1969
Negli ospedali regionali e provinciali può essere istituito un servizio di dietetica. A detto servizio è preposto un medico specialista in dietetica, con qualifica ragguagliata all'importanza del servizio; ove le dimensioni dell'ospedale non consentano un servizio autonomo, esso è espletato sotto la vigilanza del direttore sanitario. Il medico dietista è coadiuvato da personale specializzato in dietetica o dietologia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-27

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