Sez. II
Art. 23
Servizio di virologia
In vigore dal 1 feb 1990
Negli ospedali generali regionali e negli ospedali regionali specializzati in malattie infettive deve essere istituito un servizio di virologia che provvede alle indagini virologiche sia per gli stessi ospedali, sia per gli altri ospedali e per le istituzioni sanitarie locali esistenti nell'ambito del territorio da essi servito.
Il servizio di virologia è diretto da un primario, coadiuvato da aiuti ed assistenti e da personale tecnico e sanitario ausiliario, secondo le necessità del servizio stesso.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 18-26 gennaio 1990, n. 29 (in G.U. 1a s.s 31/01/1990 n. 5)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, secondo comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri), nella parte in cui non prevede nell'organico del servizio di virologia le posizioni funzionali di biologo coadiutore e collaboratore e di chimico coadiutore e collaboratore".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-23