Sez. II
Art. 18
Servizio di anestesia
In vigore dal 8 mag 1969
Gli ospedali devono essere dotati di un servizio di anestesia e di rianimazione.
Negli ospedali regionali e provinciali detto servizio deve essere dotato di posti-letto di degenza necessari per la rianimazione, per le cure intensive e le altre prestazioni di competenza, in numero pari ad almeno il due per cento del numero totale dei posti-letto dell'ospedale.
Negli ospedali di zona il servizio può essere dotato di posti-letto di degenza, in numero pari ad almeno l'uno per cento del numero totale dei posti-letto dell'ospedale.
La dotazione organica dei sanitari addetti al servizio di anestesia e rianimazione deve comprendere: primari, nella proporzione di uno ogni 500 posti-letto e sino ad un massimo di 700 posti-letto di chirurgia e specialità chirurgiche; aiuti, nella proporzione di uno ogni 200 posti-letto di chirurgia e specialità chirurgiche; assistenti, nella proporzione di uno ogni 50-80 posti-letto di chirurgia e specialità chirurgiche.
La dotazione organica del personale sanitario specializzato addetto al servizio negli ospedali di zona deve essere stabilita in modo da assicurare la continuità del servizio, tenendo presenti i rapporti previsti per gli ospedali regionali e provinciali.
La dotazione organica del personale sanitario ausiliario addetto alla rianimazione deve prevedere posti di capo-sala, infermieri professionali specializzati in numero tale da assicurare un tempo
minimo di assistenza effettiva per malato di 420 minuti nelle 24 ore.
La dotazione organica del personale tecnico sanitario ausiliario ed
esecutivo da assegnare al servizio deve essere stabilita secondo le effettive esigenze del servizio stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-18