Sez. II
Art. 15
Servizio di radiologia
In vigore dal 8 mag 1969
Ogni ospedale deve essere dotato di un servizio di radiologia.
Per gli ospedali di zona il servizio è limitato alla radiodiagnostica, mentre la istituzione della radioterapia e connessa alle prescrizioni che, in rapporto alle esigenze nosologiche e ambientali, sono dettate dal piano regionale ospedaliero.
Il servizio radiologico è affidato ad uno o più primari radiologi, coadiuvati da aiuti e da assistenti specialisti in numero adeguato alle esigenze operative.
Il servizio radiologico deve disporre delle attrezzature e dei locali adatti al corretto e rapido espletamento dei compiti di istituto.
Il servizio radiologico, comprensivo della radio-diagnostica e radio-terapia, può essere costituito da un solo primariato negli ospedali sino a 600 posti-letto.
La dotazione organica minima deve comprendere:
negli ospedali sino a 200 posti-letto: un primario e un aiuto;
negli ospedali tra 200 e 400 posti-letto: un primario, un aiuto, un assistente;
negli ospedali tra 400 e 600 posti-letto: un primario;
un aiuto ogni 300-400 posti-letto, un assistente ogni 150-250 posti-letto.
Negli ospedali con un numero di posti-letto superiore ai 600, qualora le esigenze lo richiedano, si istituiscono distintamente il servizio di radio-diagnostica e la divisione di radio-terapia, assegnando a quest'ultima l'organico che compete alle divisioni di degenza.
In base all'entità del lavoro da svolgere e alla specifica competenza richiesta, possono essere istituiti settori radiologici specializzati autonomi. A capo di tali settori sono posti almeno aiuti in possesso dell'idoneità a primario radiologo.
Negli ospedali per lungodegenti e convalescenti il servizio deve essere organizzato in rapporto alle reali esigenze degli stessi.
Quando vengono superati i 1000 posti-letto, esclusi quelli serviti da settori specializzati, viene istituito, per ogni 1000 posti-letto, un altro primariato di radiodiagnostica tenendo presente il principio della massima utilizzazione delle attrezzature esistenti e la opportunità di predisporre strutture organizzative funzionali secondo quanto indicato dall'.
In relazione alla dotazione organica del personale sanitario i regolamenti degli enti ospedalieri devono prevedere un adeguato numero di tecnici di radiologia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-15