Sez. II

Art. 19

Poliambulatori

In vigore dal 8 mag 1969
Gli ospedali devono essere dotati di servizi ambulatoriali, distinti per la medicina, la chirurgia e le specialità, siti in locali idonei, debitamente attrezzati e adeguatamente recettivi. Gli ambulatori sono di regola riuniti in poliambulatorio e comunque reciprocamente collegati, organizzativamente e funzionalmente. Il funzionamento tecnico degli ambulatori è disciplinato dai regolamenti interni. I servizi di ambulatorio, quando esista una divisione corrispondente sono diretti dal primario di questa, coadiuvato dal personale facente parte dell'organico sanitario della stessa divisione. Qualora non esista la possibilità di collocare i poliambulatori nella sede dell'ospedale, può essere temporaneamente consentita la dislocazione dei medesimi in locali viciniori, previa autorizzazione del medico provinciale. L'ente ospedaliero può istituire ambulatori di specialità diverse da quelle delle divisioni di diagnosi e cura esistenti nell'ospedale, ove ciò sia previsto dal piano regionale ospedaliero, incaricando un primario o un aiuto o un assistente di ruolo della materia in servizio presso ospedali viciniori ovvero, in mancanza, un sanitario munito della relativa specializzazione. Lo specialista ambulatoriale deve corrispondere anche alle richieste di consulenza dei servizi di diagnosi e cura dell'ospedale. L'infermo visitato dallo specialista ambulatoriale, qualora abbia bisogno di assistenza specialistica continua, deve essere ricoverato presso un ospedale provvisto di divisione o sezione della relativa specialità. Gli ambulatori devono essere utilizzati anche per la assistenza post-ospedaliera dei dimessi. I sanitari addetti all'ambulatorio, qualora lo ritengano necessario richiedono la consulenza dei sanitari dell'ospedale, i quali sono tenuti a prestarla. I locali destinati ad ambulatori o poliambulatori sono utilizzati, in orari opportuni, anche per la libera attività professionale dei medici ospedalieri. I servizi ambulatoriali e poliambulatoriali sono coordinati dalla direzione sanitaria. Tali servizi costituiscono strumenti per la difesa attiva della salute del cittadino in coordinamento con l'attività delle altre istituzioni sanitarie locali, nel quadro delle prescrizioni del piano regionale ospedaliero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-19

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