Sez. II
Art. 21
Servizio di istologia e di anatomia patologica
In vigore dal 8 mag 1969
Gli ospedali generali provinciali e regionali devono essere dotati di un servizio di anatomia e istologia patologica, articolato in due settori:
settore di anatomia e istologia patologica;
settore di citodiagnostica.
Gli ospedali generali di zona possono provvedervi servendosi, con apposita convenzione, del servizio di anatomia e istologia patologica dell'ospedale generale provinciale o regionale più vicino.
Gli ospedali specializzati secondo la necessità nosologiche, possono istituire il servizio di anatomia e istologia patologica, strutturato come per gli ospedali generali.
Per il servizio di anatomia e istologia patologica deve essere prevista una dotazione organica di personale medico, costituita da: un primario, un aiuto e almeno un assistente.
Qualora l'ospedale superi i 1000 posti-letto, deve essere previsto un posto di aiuto o assistente per ogni 700 posti-letto. Qualora l'ospedale superi i 2000 posti letto, deve essere istituito un secondo primariato.
Il numero degli assistenti o aiuti deve essere parimenti aumentato in bave alle necessità attinenti alle indagini cito-oncologiche e cito-ormonali sulla popolazione.
La dotazione organica del personale tecnico ed esecutivo deve prevedere un tecnico preparatore per ospedali sino a 300 letti. Oltre tale limite l'organico deve essere adeguato alle reali esigenze del servizio, sentito il consiglio dei sanitari e le organizzazioni sindacali interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-21