Sez. II

Art. 20

Servizio di recupero e rieducazione funzionale

In vigore dal 8 mag 1969
Il servizio di recupero e di rieducazione funzionale, unico per tutte le necessità dell'ospedale, è istituito su indicazione del piano regionale ospedaliero per gli ospedali regionali, per gli ospedali specializzati ortopedico-traumatologici, geriatrici, e per gli ospedali specializzati di riabilitazione funzionale. Quando il piano regionale ospedaliero lo preveda il servizio può essere istituito anche in ospedali provinciali, di zona, per lungodegenti e convalescenti. La dotazione organica del personale addetto al servizio sarà proporzionata alla entità delle prestazioni richieste, ivi comprese quelle dei primari dei reparti di cura. - Il personale sanitario ausiliario addetto al servizio è costituito da terapisti della riabilitazione in numero tale da soddisfare le necessità delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali. Qualora il servizio di fisioterapia non sia espletato nell'ambito del servizio di radiologia, può essere annesso al servizio di recupero e rieducazione funzionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-20

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Servizio di recupero e rieducazione funzionale (Art. 20 Ordinamento interno dei servizi ospedalieri.) — Testo vigente | Portale Normativo