Sez. II
Art. 25
Servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali
In vigore dal 8 mag 1969
Negli ospedali regionali deve essere istituito un servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali;
negli ospedali provinciali l'istituzione di tale servizio è facoltativa.
Detto servizio, qualora non sia autonomo, può essere aggregato alla sovraintendenza o alla direzione sanitaria. Ad esso è preposto un medico ospedaliero specialista in medicina legale e delle assicurazioni, con qualifica ragguagliata alla importanza del servizio stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-25