Sez. II

Art. 25

Servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali

In vigore dal 8 mag 1969
Negli ospedali regionali deve essere istituito un servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali; negli ospedali provinciali l'istituzione di tale servizio è facoltativa. Detto servizio, qualora non sia autonomo, può essere aggregato alla sovraintendenza o alla direzione sanitaria. Ad esso è preposto un medico ospedaliero specialista in medicina legale e delle assicurazioni, con qualifica ragguagliata alla importanza del servizio stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-25

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Servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali (Art. 25 Ordinamento interno dei servizi ospedalieri.) — Testo vigente | Portale Normativo