Sez. II
Art. 28
Servizi di assistenza sanitaria e sociale
In vigore dal 8 mag 1969
Gli ospedali regionali e provinciali possono istituire servizi distinti di assistenza sanitaria e di assistenza sociale in favore degli assistiti cui sono addetti rispettivamente assistenti sanitarie visitatrici e assistenti sociali.
La dotazione organica di tale personale è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del consiglio dei sanitari e delle organizzazioni sindacali interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-28