Sez. II

Art. 32

Servizio di fisiopatologia respiratoria

In vigore dal 8 mag 1969
Negli ospedali generali e specializzati, nei quali il piano regionale ospedaliero ritenga necessario istituire un particolare servizio di diagnostica strumentale per la fisiopatologia respiratoria, questo può essere organizzato o come laboratorio speciale della divisione pneumologica, che può essere istituita presso ospedali regionali e provinciali, o di tisiopneumatologia, laddove esista, o come servizio aggregato ad una divisione di medicina generale oppure come servizio autonomo, collegato funzionalmente con le divisioni interessate. Al servizio è preposto un medico specialista pneumologo o pneumotisiologo, con qualifica non inferiore ad aiuto, coadiuvato da assistenti. Nel caso di servizio autonomo, l'aiuto specialista deve aver conseguito l'idoneità a primario nella stessa disciplina e allo stesso è attribuita la qualifica di capo del servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-32

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