Sez. II

Art. 35

Servizio di assistenza religiosa

In vigore dal 8 mag 1969
Gli ospedali devono disporre di un servizio di assistenza religiosa. L'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica è determinato dai regolamenti interni, deliberati dagli enti ospedalieri, d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio. L'organizzazione interna dell'assistenza religiosa agli infermi è stabilita d'accordo con la direzione sanitaria, in modo che qualsiasi cerimonia o manifestazione religiosa sia coordinata con i servizi ospedalieri. Tutto il personale è tenuto a trasmettere alla direzione sanitaria le richieste di assistenza religiosa a lui rivolte da infermi di qualunque religione. La direzione sanitaria provvede a reperire i ministri di religione diversa dalla cattolica secondo la richiesta dell'infermo. Il relativo onere è a carico dell'ente ospedaliero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-35

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