Sez. II

Art. 40

Personale di assistenza ostetrica

In vigore dal 8 mag 1969
La ostetrica capo è posta alle dirette dipendenze del primario e dei sanitari ostetrico-ginecologi; dirige e sorveglia il servizio delle ostetriche e del personale di assistenza diretta addetti alla divisione; ha tutte le attribuzioni previste per il capo-sala dal successivo . Le ostetriche dipendono direttamente dalla ostetrica capo: coadiuvano i sanitari addetti alla divisione ostetrico-ginecologica; assistono ai parti ed agli interventi ostetrici e ginecologici e ne curano la preparazione; assistono le ricoverate durante la degenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-40

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