Sez. II
Art. 40
Personale di assistenza ostetrica
In vigore dal 8 mag 1969
La ostetrica capo è posta alle dirette dipendenze del primario e dei sanitari ostetrico-ginecologi; dirige e sorveglia il servizio delle ostetriche e del personale di assistenza diretta addetti alla divisione; ha tutte le attribuzioni previste per il capo-sala dal successivo .
Le ostetriche dipendono direttamente dalla ostetrica capo: coadiuvano i sanitari addetti alla divisione ostetrico-ginecologica; assistono ai parti ed agli interventi ostetrici e ginecologici e ne curano la preparazione;
assistono le ricoverate durante la degenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-40