Sez. II

Art. 41

Personale di assistenza diretta

In vigore dal 8 mag 1969
Il capo-sala è alle dirette dipendenze del primario e dei sanitari addetti alla divisione, sezione o servizio; controlla e dirige il servizio degli infermieri e del personale ausiliario; controlla il prelevamento e la distribuzione dei medicinali, del materiale di medicazione e di tutti gli altri materiali in dotazione; controlla la qualità e quantità delle razioni alimentari per i ricoverati e ne organizza la distribuzione; è responsabile della tenuta dell'archivio. Gli infermieri professionali specializzati sono alle dipendenze dirette dei sanitari del rispettivo servizio. Le mansioni sono quelle specifiche in relazione alla singola specializzazione. L'infermiere professionale e la vigilatrice d'infanzia sono alle dirette dipendenze del capo-sala e lo coadiuvano nello svolgimento delle sue mansioni di indole amministrativa, organizzativa e disciplinare nell'ambito della sezione ospedaliera cui sono adibiti. Le attribuzioni assistenziali dirette ed indirette sono quelle previste dalle disposizioni vigenti e dagli accordi sindacali nazionali. L'infermiere generico è alle dirette dipendenze del capo-sala. Le attribuzioni assistenziali dirette ed indirette sono quelle previste dalle disposizioni vigenti e dagli accordi nazionali sindacali. La puericultrice ha il compito dell'assistenza del neonato sano, alle dirette dipendenze della vigilatrice d'infanzia e dei medici pediatri preposti al servizio di assistenza neonatale. I consigli di amministrazione degli enti ospedalieri possono stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di particolari servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-41

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