Sez. II

Art. 42

Personale di assistenza addetto ai servizi medici speciali

In vigore dal 8 mag 1969
La dietista è alle dirette dipendenze del dirigente del servizio di dietetica o, in mancanza, del direttore sanitario. Esegue le disposizioni di questi e dei sanitari curanti per quanto riguarda la dietetica in generale e l'applicazione della dietoterapia in particolare. Quando presso lo stesso ospedale prestino servizio più dietiste, l'amministrazione dell'ente può istituire il posto di dietista capo, con funzioni di vigilanza e coordinamento del personale addetto al servizio di dietetica. I terapisti della riabilitazione sono alle dirette dipendenze dei sanitari del rispettivo servizio. Le loro attribuzioni si riferiscono alla riabilitazione dei minorati fisici e psichici, con particolare riguardo ai minorati per lesioni organiche del sistema nervoso e osteomiarticolari, e di quelli affetti da disturbi organici, suscettibili di recupero funzionale e sociale mediante terapie fisiche, kinesiterapiche; occupazionali e di ortottica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-42

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