Sez. II
Art. 44
Personale dirigente e di formazione didattica
In vigore dal 8 mag 1969
Il capo dei servizi sanitari ausiliari è alle dirette dipendenze del direttore sanitario con il quale collabora per l'aggiornamento culturale e professionale del personale; ha compiti organizzativi e disciplinari per quanto riguarda il personale sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo assegnato ai servizi sanitari e per quanto riguarda l'andamento dei servizi sanitari ausiliari.
Il direttore e il vice direttore delle scuole per infermieri professionali e generici hanno le attribuzioni previste dalle leggi istitutive delle scuole e dai rispettivi regolamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-44