Capo V

Art. 48

Attribuzioni del direttore amministrativo

In vigore dal 8 mag 1969
Il direttore amministrativo è responsabile della gestione dell'ente ospedaliero e ne risponde al consiglio di amministrazione. È segretario del consiglio di amministrazione e cura l'attuazione delle relative deliberazioni; esprime, in sede consiliare, un voto consultivo di cui deve farsi menzione nel verbale delle deliberazioni; predispone, quando occorra, d'intesa con la direzione o sovraintendenza sanitaria e con la collaborazione degli altri dirigenti, gli schemi di deliberazioni da adottarsi dal consiglio di amministrazione o dal presidente; controfirma le ordinanze, i contratti e ogni altro atto dell'ente, ai sensi e per gli effetti dell' della legge 12 febbraio 1968, n. 132, partecipando alle responsabilità degli amministratori; assiste alle aste, alle licitazioni ed alle trattative private; redige i verbali e predispone i contratti; sottoscrive i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione; esprime con relazione motivata, per la parte di sua competenza e sentiti i dirigenti degli uffici competenti, il parere sulle conferme, sugli incarichi del personale e sugli altri provvedimenti in materia di personale; promuove iniziative per lo studio di problemi giuridico-aziendali. Nell'esercizio delle sue funzioni, quando la struttura dell'ente lo richieda, il direttore amministrativo può essere coadiuvato da un vice direttore amministrativo, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. La qualifica di direttore amministrativo e quella di segretario generale sono equipollenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-48

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