Capo V

Art. 50

Schemi organizzativi

In vigore dal 8 mag 1969
Agli effetti del precedente articolo le funzioni amministrative, ad eccezione della ragioneria, sono raggruppabili in rapporto alla dimensione dell'ente ospedaliero secondo i seguenti schemi organizzativi: a) negli enti che comprendono ospedali con una dotazione complessiva sino a 200 posti-letto la direzione amministrativa esercita direttamente tutte le funzioni di cui al precedente articolo, ad eccezione di quelle di ragioneria e di quelle di provveditorato, economali e tecniche attribuite a due distinti uffici; b) negli enti che comprendono ospedali con una dotazione complessiva da 201 a 400 posti-letto la direzione amministrativa esercita direttamente tutte le funzioni di cui al precedente articolo, ad eccezione di quelle di ragioneria, del personale, nonché di quelle di provveditorato, economali e tecniche attribuite a tre distinti uffici; c) negli enti che comprendono ospedali con una dotazione complessiva da 401 a 800 posti-letto la direzione amministrativa esercita anche le funzioni patrimoniali e legali. Sono svolte da uffici autonomi le funzioni di ragioneria, del personale, delle spedalità, tecniche e di provveditorato; le funzioni dell'economato sono attribuite a questo ultimo ufficio. d) negli enti che comprendono ospedali con una dotazione complessiva di oltre 800 posti-letto la direzione amministrativa può esercitare anche le funzioni patrimoniali e legali. Le altre funzioni sono esercitate da distinti uffici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-50

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