Sez. II

Art. 45

Attribuzioni del personale tecnico

In vigore dal 8 mag 1969
L'attribuzione di compiti specifici e particolari ad ogni singola qualifica del personale tecnico specializzato è stabilita negli accordi nazionali sindacali tenendo presente che le attribuzioni specifiche non possono prevedere compiti superiori a quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-45

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Attribuzioni del personale tecnico (Art. 45 Ordinamento interno dei servizi ospedalieri.) — Testo vigente | Portale Normativo