Sez. II
Art. 43
Personale di assistenza medico-sociale
In vigore dal 8 mag 1969
L'attività dell'assistente sociale è rivolta a trattare, in collaborazione con il personale sanitario, con il personale di assistenza diretta e con gli altri servizi ospedalieri, i problemi psico-sociali degli assistiti.
L'assistente sanitaria visitatrice è alle dirette dipendenze della direzione sanitaria per le incombenze relative alla medicina preventiva, alla medicina sociale e alla educazione sanitaria del malato e del suo nucleo familiare.
L'assistente sanitaria visitatrice è anche specificamente addetta ai centri di medicina sociale e dipende in tal caso dai rispettivi capi servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-43