Sez. II
Art. 47
Personale addetto ai servizi tecnici ed economali
In vigore dal 8 mag 1969
Il capo servizio operai è alle dirette dipendenze della ripartizione tecnica od economale. È investito di particolari mansioni di responsabilità direzionali e di coordinamento dei lavori di un gruppo di operai, nonché della sorveglianza per il compimento di un determinato servizio.
L'operaio specializzato dipende dal rispettivo capo servizio ed è quell'operaio che per l'esecuzione delle proprie mansioni è in possesso di capacità professionale e di speciale competenza derivantegli da una specializzazione conseguita in corsi o scuole di abilitazione o di mestiere.
L'operaio qualificato dipende dal capo servizio ed è addetto a lavori che per la loro esecuzione richiedono specifica capacità.
L'operaio comune appartenente al personale addetto ai servizi generali, tecnici ed economali, dipende dal rispettivo capo servizio.
Le mansioni si identificano in lavori prevalentemente manuali che comportano semplici conoscenze e pratiche di lavoro.
le attribuzioni di compiti specifici e particolari ad ogni singola qualifica, in relazione al tipo di servizio, sono stabiliti con accordi nazionali sindacali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-47