Capo VI
Art. 51
Disposizioni finali
In vigore dal 8 mag 1969
Per i servizi non contemplati dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dal presente decreto, le amministrazioni degli enti ospedalieri devono attenersi alle prescrizioni dei piani regionali ospedalieri e alla disciplina dettata dai loro regolamenti.
Nei casi in cui le norme contenute nel presente decreto prevedano il requisito della specializzazione in discipline non ancora ufficialmente riconosciute, sarà ritenuto equipollente alla specializzazione il servizio ininterrottamente prestato per almeno tre anni nella medesima disciplina, presso ospedali, cliniche e Istituti universitari o istituti riconosciuti a carattere scientifico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1969
SARAGAT
RUMOR - RIPAMONTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 54. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-51