Sez. II
Art. 36
Centri per le malattie sociali
In vigore dal 8 mag 1969
Nel quadro del piano regionale ospedaliero l'ente ospedaliero istituisce e gestisce, nell'interno o all'esterno dei suoi stabilimenti, oltre che ambulatori, dispensari, consultori, centri per le malattie sociali, ai sensi delle vigenti disposizioni, sotto la vigilanza del Ministero della sanità.
I centri, variamente strutturati a seconda del livello operativo, devono avere apposita dotazione organica di personale sanitario ospedaliero.
I centri operanti all'interno dell'ospedale sono collegati funzionalmente con le rispettive divisioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-36