Art. 36 · Centri per le malattie sociali
Sez. II

Art. 36

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Centri per le malattie sociali

In vigore dal 8 mag 1969
Nel quadro del piano regionale ospedaliero l'ente ospedaliero istituisce e gestisce, nell'interno o all'esterno dei suoi stabilimenti, oltre che ambulatori, dispensari, consultori, centri per le malattie sociali, ai sensi delle vigenti disposizioni, sotto la vigilanza del Ministero della sanità. I centri, variamente strutturati a seconda del livello operativo, devono avere apposita dotazione organica di personale sanitario ospedaliero. I centri operanti all'interno dell'ospedale sono collegati funzionalmente con le rispettive divisioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-36