Sez. II
Art. 33
Servizio di neurofisiopatologia
In vigore dal 8 mag 1969
Negli ospedali generali e specializzati nei quali il piano regionale ospedaliero ritenga necessario istituire un particolare servizio di diagnostica strumentale per la neurofisiopatologia, questo può essere organizzato o come laboratorio speciale della divisione o sezione di neurologia, o come servizio autonomo, collegato funzionalmente con le divisioni interessate. Al servizio è preposto un medico specialista neurologo con qualifica non inferiore ad aiuto, coadiuvato da assistenti.
Nel caso di servizio autonomo l'aiuto specialista deve aver conseguito l'idoneità a primario neurologo e allo stesso è attribuita la qualifica di capo del servizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-33