Sez. II

Art. 30

Servizio di medicina nucleare

In vigore dal 8 mag 1969
Negli ospedali regionali nei quali il piano regionale ospedaliero preveda un servizio di medicina nucleare questo può essere organizzato come servizio autonomo o come servizio aggregato al servizio di radiologia. Nel primo caso la dotazione organica del personale addetto al servizio di medicina nucleare deve prevedere un primario, un aiuto e due assistenti. In tutti gli altri ospedali nei quali si faccia uso di radionuclidi non sigillati il loro impiego è sotto la diretta responsabilità del primario radiologo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-30

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