Sez. II

Art. 29

Servizio di emodialisi

In vigore dal 8 mag 1969
Negli ospedali generali e specializzati, può essere istituito un servizio di emodialisi organizzato come sezione aggregata ad una divisione affine o come sezione autonoma. Il piano regionale ospedaliero determina gli ospedali presso i quali l'istituzione di detto servizio è obbligatoria. Al servizio è preposto, secondo la sua importanza, un medico specialista con la qualifica di primario o di aiuto, coadiuvato da assistenti. Nel caso di servizio autonomo retto da un aiuto specialista, questi deve avere conseguito l'idoneità a primario e allo stesso è attribuita la qualifica di capo del servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Servizio di emodialisi (Art. 29 Ordinamento interno dei servizi ospedalieri.) — Testo vigente | Portale Normativo