Art. 29 · Servizio di emodialisi
Sez. II

Art. 29

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Servizio di emodialisi

In vigore dal 8 mag 1969
Negli ospedali generali e specializzati, può essere istituito un servizio di emodialisi organizzato come sezione aggregata ad una divisione affine o come sezione autonoma. Il piano regionale ospedaliero determina gli ospedali presso i quali l'istituzione di detto servizio è obbligatoria. Al servizio è preposto, secondo la sua importanza, un medico specialista con la qualifica di primario o di aiuto, coadiuvato da assistenti. Nel caso di servizio autonomo retto da un aiuto specialista, questi deve avere conseguito l'idoneità a primario e allo stesso è attribuita la qualifica di capo del servizio.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-29