Sez. II

Art. 26

Servizio di neuropsichiatria infantile

In vigore dal 8 mag 1969
Gli ospedali regionali e provinciali, secondo le necessità nosologiche, possono istituire un servizio di neuropsichiatria infantile. Il servizio può essere organizzato in modo autonomo oppure essere costituito da una sezione organica della divisione di neurologia, con personale proprio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-26

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