Capo III

Art. 10

Organizzazione funzionale delle divisioni, sezioni, servizi speciali, tra loro affini e complementari

In vigore dal 8 mag 1969
I sanitari sono tenuti alla reciproca consulenza. Le amministrazioni ospedaliere possono realizzare, nell'ambito di ciascun ospedale, strutture organizzative a tipo dipartimentale tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, al fine della loro migliore efficienza operativa, dell'economia di gestione e del progresso tecnico e scientifico. La organizzazione di tali strutture è deliberata dal consiglio di amministrazione dell'ente e la direzione delle stesse è affidata ad un comitato del quale fanno parte il direttore sanitario, i primari, gli aiuti capi di sezione e di servizi autonomi, e una rappresentanza degli aiuti ed assistenti nella proporzione stabilita per il consiglio dei sanitari dall' della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-10

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