Capo III

Art. 8

Entità numerica del personale dei servizi di diagnosi e cura

In vigore dal 8 mag 1969
La dotazione organica del personale medico addetto alle divisioni e servizi di diagnosi e cura deve prevedere: un primario; un aiuto fino a due sezioni; almeno un assistente per sezione. La dotazione organica del personale sanitario ausiliario deve assicurare un tempo minimo di assistenza effettiva per malato di 120 minuti nelle 24 ore e deve prevedere: un capo-sala; un infermiere professionale sempre presente in ogni sezione e, inoltre, un adeguato numero di infermieri professionali e generici. La dotazione organica del personale sanitario ausiliario addetto alla divisione di ostetricia e ginecologia deve prevedere: una ostetrica capo; ostetriche nella proporzione complessiva di una per ogni 10 posti-letto; puericultrici nella proporzione complessiva di una per ogni 5 culle per neonati. Le suddette entità numeriche devono essere adeguate, con deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale e consultate le organizzazioni sindacali interessate, alle effettive esigenze del servizio, tenendo conto dei seguenti elementi: numero effettivo dei posti-letto; necessità dei servizi ambulatoriali e di guardia; turni di ferie e riposi settimanali e festivi; nosologia e impegno ad essa inerente; quantità e qualità dell'attività medica; orari di servizio del personale sanitario; attività didattica e scientifica richiesta ai medici ospedalieri; attrezzatura tecnico-sanitaria e scientifica; attività di consulenza interna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-8

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