Capo III
Art. 8
Entità numerica del personale dei servizi di diagnosi e cura
In vigore dal 8 mag 1969
La dotazione organica del personale medico addetto alle divisioni e servizi di diagnosi e cura deve prevedere:
un primario;
un aiuto fino a due sezioni;
almeno un assistente per sezione.
La dotazione organica del personale sanitario ausiliario deve assicurare un tempo minimo di assistenza effettiva per malato di 120 minuti nelle 24 ore e deve prevedere:
un capo-sala;
un infermiere professionale sempre presente in ogni sezione e, inoltre, un adeguato numero di infermieri professionali e generici.
La dotazione organica del personale sanitario ausiliario addetto alla divisione di ostetricia e ginecologia deve prevedere:
una ostetrica capo;
ostetriche nella proporzione complessiva di una per ogni 10 posti-letto;
puericultrici nella proporzione complessiva di una per ogni 5 culle per neonati.
Le suddette entità numeriche devono essere adeguate, con deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale e consultate le organizzazioni sindacali interessate, alle effettive esigenze del servizio, tenendo conto dei seguenti elementi:
numero effettivo dei posti-letto;
necessità dei servizi ambulatoriali e di guardia;
turni di ferie e riposi settimanali e festivi;
nosologia e impegno ad essa inerente;
quantità e qualità dell'attività medica;
orari di servizio del personale sanitario;
attività didattica e scientifica richiesta ai medici ospedalieri;
attrezzatura tecnico-sanitaria e scientifica;
attività di consulenza interna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-8