Capo II
Art. 6
Attribuzioni del vice direttore sanitario e dell'ispettore sanitario
In vigore dal 8 mag 1969
Gli ospedali generali regionali e gli ospedali generali provinciali con più di 800 posti-letto devono prevedere in organico almeno un posto di vice direttore sanitario.
Il vice direttore sanitario espleta le mansioni a lui delegate dal direttore sanitario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
I vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari coadiuvano il sovraintendente ed i direttori sanitari nell'espletamento delle rispettive attribuzioni.
L'ispettore sanitario assolve gli incarichi demandatigli dal direttore sanitario e, in assenza di questi, dal vice direttore sanitario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-6