Capo I
Art. 1
Servizi ospedalieri
In vigore dal 8 mag 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera;
Visti gli della legge predetta, concernenti la delega al Governo della Repubblica ad emanare norme aventi forza di legge ordinaria sull'ordinamento interno dei servizi ospedalieri;
Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate ed i rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa associazione;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all' della stessa legge;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
Servizi ospedalieri
I servizi ospedalieri si distinguono in:
a) servizi igienico-organizzativi;
b) servizi di diagnosi e cura;
c) servizi amministrativi e generali.
In ogni ente ospedaliero sono istituite una direzione sanitaria e una direzione amministrativa, dipendenti dal presidente del consiglio di amministrazione.
Le due direzioni attuano le direttive del presidente e del consiglio di amministrazione, coordinando reciprocamente le rispettive competenze.
Negli enti ospedalieri da cui dipendono più ospedali è istituita la sovraintendenza sanitaria.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-1