Capo III
Art. 9
Sezioni di specialità
In vigore dal 8 mag 1969
Le sezioni di specialità, laddove non esista la relativa divisione, sono di regola aggregate ad una divisione affine.
Non possono essere aggregate ad una divisione affine più di due sezioni di specialità.
Qualora non sia possibile aggregare la sezione di specialità ad una divisione affine, la sezione è autonoma ed è affidata ad un sanitario specialista nella materia, che abbia conseguito l'idoneità a primario nella stessa disciplina, con qualifica di aiuto, capo della sezione autonoma, che ne ha la responsabilità.
L'aiuto specialista è coadiuvato da almeno un assistente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-9