Art. 24 · Servizio di prelevamento e conservazione di parti di cadavere
Sez. II

Art. 24

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Servizio di prelevamento e conservazione di parti di cadavere

In vigore dal 8 mag 1969
Gli ospedali regionali devono istituire un servizio di prelevamento e conservazione di parti di cadavere. Tale servizio deve essere dotato di adeguati locali attrezzati per il prelievo e la conservazione, in ambiente sterile, di organi o parti di cadavere che, in base alle leggi vigenti, possono essere utilizzati per trapianti umani. La direzione organizzativa di detto servizio è affidata alla sovraintendenza o alla direzione sanitaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;128#art-24