Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaCapo 2

Art. 16

In vigore dal 9 ago 1968
I componenti il consiglio di amministrazione dell'istituto i quali cessino dalla carica ricoperta presso gli enti partecipanti, decadono contemporaneamente dalla carica di amministratore dell'istituto.
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Art. 16 Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo