Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaCapo 2

Art. 15

In vigore dal 9 ago 1968
Alla sostituzione degli amministratori in caso di vacanza provvede per cooptazione lo stesso consiglio di amministrazione con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui all'art. 2386 codice civile.
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Art. 15 Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo