Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaCapo 2

Art. 13

In vigore dal 3 set 1969
Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale e di chi presti la sua opera all'istituto.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-13

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Art. 13 Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo