Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana›Capo 2
Art. 13
In vigore dal 3 set 1969
Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale e di chi presti la sua opera
all'istituto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-13